(art. 35 cpv. 1bis LADI)
Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o singoli, il diritto all’indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro periodi di conteggio.
L’orario normale di lavoro dell’azienda è definito nell’articolo 46.