(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)
La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.
I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell’immobile.
Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni transitorie o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell’ordine:
la franchigia di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPTD;
i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell’immobile.
Gli averi di previdenza della previdenza professionale dell’avente diritto non vanno computati nel calcolo della sostanza netta.