(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)
La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.
Nei Cantoni che prevedono la possibilità di applicare il valore di ripartizione per la valutazione della sostanza secondo l’articolo 17a capoverso 6 dell’ordinanza del 15 gennaio 197115 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, questo vale anche per il calcolo delle prestazioni transitorie.