Le prestazioni dei Comuni e – ove non siano essi stessi committenti dei lavori – quelle d’altri Cantoni, di enti di diritto pubblico, di datori di lavoro, di fondazioni o di istituzioni d’utilità pubblica possono essere computate nell’importo della prestazione cantonale prevista nell’articolo 7; esse possono tuttavia sostituire il contributo del Cantone soltanto nella proporzione di quattro quinti. Il Cantone risponde delle prestazioni di terzi verso la Confederazione e verso il committente dei lavori.17
Le prestazioni di terzi conformemente al capoverso 1 sono computate nell’importo della prestazione cantonale soltanto ove il terzo consenta agli organi di controllo federali e cantonali, in ogni momento e nel modo che essi preferiscono, di verificare se la prestazione dei terzi sia stata effettivamente fornita e se essa non sia stata successivamente restituita.