Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L’articolo 17 si applica per analogia.
Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)54 determina i valori indicativi d’importazione applicabili ai singoli prodotti.
Il DEFR determina in che misura la somma dell’aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l’aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).55
L’UFAG56 stabilisce l’aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d’importazione si situi all’interno della fascia di fluttuazione.
Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un’aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5.
Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.57