L’UFAG sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Unità federale per la filiera alimentare.28
Previa consultazione dei Cantoni e degli organi di controllo, nei propri ambiti di competenza, l’UFAG e l’UFAM possono:
allestire elenchi che stabiliscono i punti da verificare nei controlli di base e in quelli in funzione del rischio nonché i criteri per la valutazione di tali punti;
emanare direttive concernenti lo svolgimento dei controlli di base e di quelli in funzione del rischio.