Ordinanza del 31 ottobre 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
910.15Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole(OCoC)del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2026) Il Consiglio federale svizzero,visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 1998RS 910.1 sull’agricoltura,ordina:
- SR-Nummer
- SR 910.15
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
- Data del documento
- 31.10.2018
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Articoli13
Art. 1 – Oggetto e campo d’applicazioneArt. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i requisiti generali per i controlli delle aziende che vanno registrate secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 2005RS 916.020 concern…
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Art. 2 – Controlli di baseArt. 2 Controlli di base 1 I controlli di base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono rispettati in tutta l’azienda. 2 Le istruzioni per i controlli di base degli…
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Art. 3 – Frequenza minima e coordinamento dei controlli di baseArt. 3 Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base 1 L’adempimento dei requisiti dell’ordinanza di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a deve essere controllato: a. nelle aziende gestite tutto l’anno: alme…
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Art. 4 – Controlli in funzione del rischioArt. 4 Controlli in funzione del rischio 1 Oltre ai controlli di base sono svolti controlli in funzione del rischio. Questi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri: a. lacune constatate in occasion…
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Art. 5 – Frequenza minima dei controlli in funzione del rischioArt. 5 Frequenza minima dei controlli in funzione del rischio 1 Le aziende gestite tutto l’anno con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore contro…
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Art. 6 – Norma per le piccole aziendeArt. 6 Norma per le piccole aziende Le disposizioni degli articoli 2–5 non si applicano alle aziende gestite tutto l’anno con meno di 0,2 unità standard di manodopera. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli d…
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Art. 7 – Organi di controlloArt. 7 Organi di controllo 1 Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d’esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cant…
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Art. 7a – Finanziamento delle analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitariArt. 7a Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 624). Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 624). Finanziamento delle analisi d…
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Art. 8 – Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlliArt. 8 Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlli 1 Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordina i controlli di base secondo le seguenti ordinanze: a. ordinanze di cu…
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Art. 9 – Compiti della ConfederazioneArt. 9 Compiti della Confederazione 1 L’UFAG sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Unità federale per la filiera alimentare. Nuovo testo giusta…
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Art. 9a – Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2022Art. 9a Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Disposizione transitoria…
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Art. 10 – Abrogazione e modifica di altri atti normativiArt. 10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L’ordinanza del 23 ottobre 2013 [ RU 2013 3867 , 2015 4517, 2016 3315 cifra III, 2017 339 all. 3 n. 4] sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è ab…
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Art. 11 – Entrata in vigoreArt. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
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Allegati2
Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversitàAllegato 1 (art. 2 cpv. 2) Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità 1. Controlli di base degli effettivi di animali 1.1 Effettivi di animali de…Link diretto
Modifica di altri atti normativiAllegato 2 (art. 10 cpv. 2) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...Link diretto
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