Se sono interessate derrate alimentari, gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.
Se non sono interessate derrate alimentari, l’UFAG esegue la presente ordinanza secondo la legislazione sull’agricoltura.
Nel quadro dell’esecuzione l’UFAG ha segnatamente i seguenti compiti:
tenere un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d’applicazione della presente ordinanza;
vigilare sugli enti di certificazione;
registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;
Può ricorrere a esperti.
I Cantoni notificano all’UFAG e agli enti di certificazione le infrazioni constatate.