L’ufficio federale competente, d’intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, delimita l’area in cui, dopo aver sentito tali servizi, può ordinare l’attuazione di misure di contenimento. L’area comprende la zona infestata e una zona cuscinetto.28
L’estensione della zona cuscinetto è stabilita sulla base del rischio di diffusione dell’organismo tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane.
In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell’organismo al di fuori della zona infestata, l’ufficio federale competente, d’intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, può ordinare misure adeguate contro il pericolo di diffusione.
L’ufficio federale competente pubblica la delimitazione di una zona infestata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un altro modo adeguato.