In una zona infestata, il servizio cantonale competente può delimitare come oggetti protetti popolamenti pregiati di piante ospiti dell’organismo da quarantena in questione, compresi i loro dintorni entro un determinato raggio.
Stabilisce il piano per gli oggetti protetti congiuntamente all’ufficio federale competente.
In relazione agli oggetti protetti sono attuate le seguenti misure:
misure di eradicazione adeguate secondo l’articolo 13;
sorveglianza della situazione fitosanitaria secondo l’articolo 18;
rilevamento della presenza dell’organismo da quarantena in questione secondo l’articolo 19.