La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino.
Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono:
prendere tutti i provvedimenti necessari all’identificazione dei lotti e assicurare la tracciabilità di ogni singolo lotto fino al fornitore.
permettere all’autorità competente o all’ente di certificazione, a scopo d’ispezione, di accedere a tutti gli edifici e a tutte le parcelle dell’azienda, nonché mettere a sua disposizione la contabilità e le pezze giustificative e darle tutte le informazioni utili.