I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:
nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’allegato, almeno una volta all’anno e sono integrati nei controlli esistenti;
nei macelli che dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato da un ente di certificazione accreditato in Svizzera, almeno una volta all’anno;
nei macelli che non dispongono di un sistema di gestione della qualità di cui alla lettera c, almeno quattro volte all’anno.
L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate.9