La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all’USAV. Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.
L’USAV può svolgere l’attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.744
Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell’USAV.745
L’USAV comunica l’esito della vigilanza al veterinario cantonale.746