Sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti i prodotti di origine animali di cui all’articolo 30 capoverso 1 deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Contiene [inserire il prodotto di origine animale di cui all’art. 30 cpv. 1] – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti».
Art. 31 – Identificazione delle etichette
Art. 31
Identificazione delle etichette
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 31 Identificazione delle etichette Sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti i prodotti di origine animali di cui all’articolo 30 capoverso 1 deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Contiene [inserire il prodotto di origine animale di cui all’art. 30 cpv. 1] – Da non
- SR-Nummer
- SR 916.441.224.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.11.2025
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale