La validità delle disposizioni cantonali d’esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all’approvazione della Confederazione.
Art. 52 – Riserva d’approvazione
Art. 52
Riserva d’approvazione
- Percorso della struttura
- Capitolo 7: Procedura ed esecuzione Sezione 2: Esecuzione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.08.2025
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Art. 52 Riserva d’approvazione La validità delle disposizioni cantonali d’esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all’approvazione della Confederazione. Capitolo 7: Procedura ed esecuzione / Sezione 2: Esecuzione
- SR-Nummer
- SR 921.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 04.10.1991
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale