I Cantoni provvedono ad informare in merito alle bandite il pubblico ed i titolari di una patente di caccia.
Essi provvedono a segnalare in loco le bandite.
Alle entrate principali delle bandite e nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione, all’interno di tali zone, si debbono collocare cartelli che forniscano indicazioni in merito alla zona protetta, allo scopo protettivo ed ai principali provvedimenti protettivi.
L’Ufficio federale di topografia mappa nelle carte nazionali per attività sulla neve le bandite federali di caccia nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.19