Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l’esistenza è punito con una pena pecuniaria, se:12
intraprende interventi tecnici senza autorizzazione (art. 8);
disattende le condizioni e gli oneri vincolati a un’autorizzazione (art. 9 cpv. l);
importa o introduce senza autorizzazione nelle acque specie, razze o varietà di pesci o gamberi allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. l);
vende o utilizza come esca viva pesci di specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. 4).
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.13