Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con altri Stati convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine dopo aver sentito i Cantoni interessati. Queste convenzioni possono contenere disposizioni che derogano alla presente legge.
Art. 25 – Acque internazionali
Art. 25
Acque internazionali
- Percorso della struttura
- Sezione 8: Esecuzione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2023
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Art. 25 Acque internazionali Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con altri Stati convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine dopo aver sentito i Cantoni interessati. Queste convenzioni possono contenere disposizioni che derogano alla presente legge. Sezione 8: Esecuzione
- SR-Nummer
- SR 923.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.06.1991
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale