I documenti e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere forniti all’UFT in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Art. 20 – Lingua della documentazione
Art. 20
Lingua della documentazione
- Percorso della struttura
- Sezione 4: Sorveglianza sul mercato
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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- Percorso della struttura
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Art. 20 Lingua della documentazione I documenti e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere forniti all’UFT in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Sezione 4: Sorveglianza sul mercato
- SR-Nummer
- SR 930.111.4
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 31.10.2012
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale