Qualora un fabbricante, un suo mandatario, un importatore, un distributore, un proprietario o un operatore ritenga o abbia motivo di supporre che i mezzi di contenimento da lui immessi in commercio, utilizzati o gestiti non soddisfino le esigenze della presente ordinanza, deve adottare senza indugio i correttivi adeguati.
Se i mezzi di contenimento presentano pericoli, il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore, il distributore, il proprietario o l’operatore deve informarne immediatamente l’UFT. Esso deve fornire all’UFT indicazioni dettagliate, soprattutto riguardo alla non conformità e ai correttivi adottati.
Tutti i casi di mezzi di contenimento non conformi e i correttivi adottati devono essere documentati.