(art. 15 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LProdC)
Se accerta o viene informato che un organismo designato non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 21 o non adempie i suoi obblighi, l’UFCL adotta le misure necessarie; il capitolo 3 dell’OAccD12 si applica per analogia.
Se del caso, l’UFCL limita, sospende o ritira la notifica, secondo la gravità dell’inosservanza di tali requisiti o obblighi da parte dell’organismo designato.
In caso di ritiro, limitazione o sospensione della designazione, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo designato, l’UFCL adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo:
siano evase da un altro organismo designato; oppure
siano messe a disposizione delle autorità notificanti estere responsabili e delle autorità di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.