La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti:
prestare consulenza al Consiglio federale e al DFI per le questioni relative all’applicazione della presente legge;
decidere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
esprimere un parere sulle proposte di introduzione di titoli federali di perfezionamento;
esprimere un parere sulle proposte di accreditamento;
esprimere un parere in merito alle denominazioni professionali dei titolari di titoli federali di perfezionamento;
riferire regolarmente al DFI.
Il Consiglio federale può attribuirle altri compiti.
La Commissione delle professioni psicologiche può trattare dati personali per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.