Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, le indennità orarie e le aliquote degli emolumenti all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
Art. 3a – Adeguamento al rincaro
Art. 3a11
Adeguamento al rincaro
- 11 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
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- 01.01.2025
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Art. 3a Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787). Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787). Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’a
- SR-Nummer
- SR 941.298.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.11.2005
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale