Le saldature devono per principio essere effettuate con lo stesso metallo e una lega dello stesso titolo di quello del lavoro.
Se necessario per ragioni tecniche, l’Ufficio centrale può autorizzare l’impiego di saldature di una lega di titolo più debole o di un altro materiale (art. 7 cpv. 2 della L).
Per le saldature di cui al capoverso 2, è ammessa una tolleranza di dieci millesimi al massimo sull’oggetto fuso interamente.