Lo strato di metallo prezioso dei lavori placcati deve essere applicato, mediante un procedimento meccanico, galvanico, chimico o fisico, almeno sulla parte della superficie che è essenziale per l’aspetto o la funzione del lavoro.
Lo spessore dello strato di metallo prezioso prescritto nell’allegato 1 della legge deve essere presente su tutta la superficie di cui al capoverso 1, ad eccezione delle parti che non possono essere toccate da una sfera di 5 mm di diametro.
Per «coiffe or» ai sensi dell’allegato 1 della legge s’intende un rivestimento d’oro di almeno 200 micron di spessore, applicato in modo indissolubile sulle casse d’orologio e le loro parti complementari, segnatamente i cinturini.
La tolleranza negativa per quanto concerne lo spessore dello strato di metallo prezioso ammonta al 20 per cento.
Il titolo medio del rivestimento di metallo prezioso non può essere inferiore al titolo minimo di cui all’allegato 1 della legge.
L’Ufficio centrale determina i metodi di saggio e di misurazione applicabili.