Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
I Cantoni designano le competenti autorità esecutive e emanano le necessarie disposizioni organizzative.67
Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge compete ai Cantoni. ...68
La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.