Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
941.411 Ordinanzasugli esplosivi(OEspl)del 27 novembre 2000 (Stato 1° gennaio 2024) Il Consiglio federale svizzero,visti gli articoli 34a e 42 della legge federale del 25 marzo 1977RS 941.41 sugli esplosivi (Lespl Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.); visto l’articolo 40 della legge federale del 13 marzo 1964RS 822.11 sul lavoro; visto l’articolo 83 della legge
- SR-Nummer
- SR 941.411
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2024
- Data del documento
- 27.11.2000
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Contenuti di questo atto
Articoli148
1Titolo 1: Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 – Rapporto con le legislazioni sui prodotti chimici e la protezione dell’ambienteArt. 1 Nuovo testo giusta il n. II 22 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).…
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Art. 1a – DefinizioniArt. 1a Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Definizioni 1 Ai sensi della presen…
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Art. 2 – Materie esplosiveArt. 2 Materie esplosive Sono considerate materie esplosive in particolare: a. i composti puri come pentrite, trinitrotoluolo ed esogeno; b. i miscugli esplosivi come la polvere nera da mina (polvere esplosiva), le mate…
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Art. 3 – Mezzi d’innesco per brillamentiArt. 3 Mezzi d’innesco per brillamenti 1 Sono considerati mezzi d’innesco in particolare le capsule detonanti, i detonatori (come quelli elettrici, elettronici e non elettrici), i detonatori a scoppio ritardato nonché l…
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Art. 4 – Materie e mezzi d’innesco messi a disposizione sul mercato per scopi diversi dal brillamentoArt. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Materie e mezzi d’innesc…
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Art. 5 – Pezzi pirotecniciArt. 5 Pezzi pirotecnici 1 I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi. Nuo…
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Art. 6 – Pezzi pirotecnici per scopi professionaliArt. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Pezzi pirotecnici per…
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Art. 7 – Fuochi d’artificioArt. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Fuochi d’artificio 1 I…
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Art. 7a – ObblighiArt. 7a Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Obblighi 1 Gli obblighi degli operato…
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1Titolo 2: Requisiti concernenti gli esplosivi e i pezzi pirotecnici
2Capitolo 1: Esplosivi
Art. 8 – Condizioni per la messa a disposizione sul mercatoArt. 8 Condizioni per la messa a disposizione sul mercato Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 2…
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Art. 9Art. 9 Abrogato dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Abrogato dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).
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Art. 10 – Norme tecnicheArt. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Norme tecniche Le norme…
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Art. 11 – Dichiarazione di conformitàArt. 11 Dichiarazione di conformità 1 Chi mette a disposizione sul mercato esplosivi deve poter esibire una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che gli esplosivi sono conformi ai requisiti essenziali di cui…
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Art. 12 – Adempimento dei requisitiArt. 12 Adempimento dei requisiti 1 La prova della conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva 2014/28/UE Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2. è considerata fornita quando…
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Art. 13 – Documentazione tecnicaArt. 13 Documentazione tecnica 1 La documentazione tecnica è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contiene le seguenti indicazioni: a. una descrizione generale del modello di produzione (tipo); b. i d…
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Art. 14 – Procedure di valutazione della conformitàArt. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Procedure di valutazion…
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Art. 15 – Organismi preposti all’esame e alla valutazione della conformitàArt. 15 Organismi preposti all’esame e alla valutazione della conformità 1 Gli organismi preposti all’esame e alla valutazione della conformità, che redigono i rapporti o rilasciano gli attestati relativi alle procedure…
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Art. 16 – Controlli susseguentiArt. 16 Controlli susseguenti 1 L’UCE controlla a caso e a intervalli irregolari se gli esplosivi messi a disposizione sul mercato soddisfano i requisiti di conformità della presente ordinanza. A tal fine collabora con…
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Art. 17 – Provvedimenti in caso di non conformità degli esplosiviArt. 17 Provvedimenti in caso di non conformità degli esplosivi Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore…
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Art. 18 – Contrassegno per l’identificazioneArt. 18 Contrassegno per l’identificazione 1 L’esplosivo deve contenere un fattore di rilevamento, omogeneamente distribuito, grazie al quale sia possibile stabilire con certezza, anche dopo l’esplosione, la provenienza…
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Art. 19 – Contrassegno ai fini del rilevamentoArt. 19 Contrassegno ai fini del rilevamento Agli esplosivi giusta la Convenzione internazionale del 1° marzo 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento deve essere stato mescola…
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Art. 20 – Marcatura delle micce di sicurezza e delle micce detonantiArt. 20 Marcatura delle micce di sicurezza e delle micce detonanti 1 Le micce di sicurezza e le micce detonanti devono essere munite sull’intera lunghezza di un marchio che permetta di risalire al fabbricante nonché al…
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Art. 21 – Imballaggio, indicazioni e designazioniArt. 21 Imballaggio, indicazioni e designazioni Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 20…
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Art. 22 – DetonatoriArt. 22 Detonatori 1 I detonatori devono essere progettati in modo che ne sia esclusa l’attivazione involontaria a causa di correnti vaganti o di cariche elettrostatiche o induttive. 2 Per principio, all’utilizzatore po…
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Art. 23 – Marcatura dei detonatori e delle capsule detonantiArt. 23 Marcatura dei detonatori e delle capsule detonanti 1 I fili d’innesco dei detonatori elettrici devono avere un isolamento di colore diverso. Nel caso dei detonatori elettrici a ponte, che soddisfano i requisiti…
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2Capitolo 2: Pezzi pirotecnici
Art. 24 – Condizioni per la messa a disposizione sul mercatoArt. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Condizioni per la mes…
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Art. 25 – Norme tecnicheArt. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Norme tecniche Le norme…
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Art. 25a – Procedure di valutazione della conformitàArt. 25a Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Procedure di valutazione della confo…
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Art. 25b – Altre disposizioni applicabiliArt. 25b Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Altre disposizioni applicabili Gli a…
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Art. 26 – Imballaggio, indicazioni e designazioniArt. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Imballaggio, indicazi…
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1Titolo 3: Diritto di commercio
2Capitolo 1: Fabbricazione e importazione
3Sezione 1: Fabbricazione
Art. 27 – AutorizzazioneArt. 27 Autorizzazione 1 Le autorizzazioni per la fabbricazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall’UCE. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr…
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Art. 28 – Domanda di autorizzazione per la fabbricazioneArt. 28 Domanda di autorizzazione per la fabbricazione 1 Nella domanda di autorizzazione per la fabbricazione si indica: a. il genere dei prodotti previsti e i prospettati volumi di produzione annua; b. la disposizione…
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Art. 29 – Autorizzazione per la fabbricazione di nuovi prodottiArt. 29 Autorizzazione per la fabbricazione di nuovi prodotti 1 Il titolare di un’autorizzazione di fabbricazione che intende fabbricare prodotti che non era finora autorizzato a fabbricare, presenta una nuova domanda.…
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Art. 30 – Autorizzazioni eccezionaliArt. 30 Autorizzazioni eccezionali In singoli casi motivati, l’UCE può rilasciare un’autorizzazione eccezionale per la fabbricazione di prodotti che non corrispondono ai requisiti secondo gli articoli 8–25, se la sicure…
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3Sezione 2: Importazione
Art. 31 – Autorizzazione d’importazioneArt. 31 Autorizzazione d’importazione 1 Le autorizzazioni per l’importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall’UCE. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigo…
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Art. 32 – Domanda di autorizzazioneArt. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Domanda di autorizzaz…
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Art. 33 – Autorizzazioni eccezionaliArt. 33 Autorizzazioni eccezionali L’articolo 30 è applicabile anche all’importazione.
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Art. 34Art. 34 Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 347). Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 347).
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2Capitolo 2: Vendita
Art. 35 – Autorizzazione di venditaArt. 35 Autorizzazione di vendita 1 L’autorizzazione per la vendita di prodotti ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 sul territorio nazionale presume che il venditore e le persone che agiscono in sua vece: a. abbiano l…
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Art. 36 – Autorità competentiArt. 36 Autorità competenti 1 Un deposito di vendita vale come domicilio d’affari ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della LEspl. In caso di succursali in più Cantoni, il Cantone che rilascia l’autorizzazione chiede…
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Art. 37Art. 37 Abrogato dall’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353). Abrogato dall’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze…
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Art. 38 – Depositi di esplosivi dei venditoriArt. 38 Depositi di esplosivi dei venditori Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, dopo aver sentito i Cantoni, decide circa il numero di depositi che possono essere costruiti e sulla loro distribuzione region…
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2Capitolo 3: Disposizioni comuni relative alle autorizzazioni
Art. 39 – ChiarimentiArt. 39 Chiarimenti 1 Per l’esame delle domande è lecito far capo a esperti ed esigere campioni di merce e di imballaggi. 2 Per valutare la conformità con i requisiti di cui agli articoli 8–25b, l’UCE può esigere dal ri…
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Art. 40 – Durata, oneri e trasmissibilitàArt. 40 Durata, oneri e trasmissibilità 1 Le autorizzazioni possono essere limitate nel tempo e vincolate a oneri. 2 Le autorizzazioni non sono trasmissibili.
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Art. 41 – Revoca e ritiroArt. 41 Revoca e ritiro 1 L’autorizzazione è revocata se è stata ottenuta con indicazioni false oppure se le condizioni che ne hanno permesso il rilascio non sono più adempite. 2 L’autorizzazione può essere ritirata def…
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Art. 42 – Estinzione dell’autorizzazioneArt. 42 Estinzione dell’autorizzazione L’autorizzazione si estingue, se: a. rimane inutilizzata per un anno; b. non vi è più la persona responsabile dell’attività autorizzata; c. l’impresa viene sciolta o cambia di prop…
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Art. 43 – Sequestro dei prodotti in caso di soppressione dell’autorizzazioneArt. 43 Sequestro dei prodotti in caso di soppressione dell’autorizzazione Se l’autorizzazione è soppressa, l’autorità competente sequestra i prodotti e decide sulla loro destinazione.
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Art. 44 – Segreto d’ufficioArt. 44 Segreto d’ufficio Le indicazioni fornite nelle domande sottostanno al segreto d’ufficio.
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2Capitolo 4: Acquisto
Art. 45 – Permesso per l’acquisto di esplosiviArt. 45 Permesso per l’acquisto di esplosivi 1 Chi intende ottenere un permesso per l’acquisto di esplosivi deve fornire le indicazioni richieste nell’allegato 4 e confermarle con la sua firma. Nuovo testo giusta il n.…
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Art. 46 – Disposizioni speciali per piccoli utilizzatoriArt. 46 Disposizioni speciali per piccoli utilizzatori 1 È piccolo utilizzatore chi in tre mesi ritira al massimo 25 kg di materia esplosiva e 100 capsule detonanti o detonatori. Deve essere in grado di custodire gli es…
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Art. 47 – Permesso per l’acquisto di pezzi pirotecniciArt. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Permesso per l’acquis…
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Art. 48 – RilascioArt. 48 Rilascio 1 Il permesso d’acquisto è rilasciato dall’autorità in un originale e in almeno due copie. 2 Se gli esplosivi autorizzati sono utilizzati in altri Cantoni, una copia del permesso d’acquisto va inviata a…
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Art. 49 – Revoca del permesso d’acquistoArt. 49 Revoca del permesso d’acquisto 1 Il permesso d’acquisto è revocato se è stato ottenuto con indicazioni false oppure se le condizioni che ne hanno permesso il rilascio non sono più adempite. 2 In caso di revoca,…
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Art. 50 – Ritiro dei prodottiArt. 50 Ritiro dei prodotti 1 Chi ritira i prodotti deve dimostrare, prima della loro fornitura, di essere autorizzato a ritirare la merce per l’avente diritto secondo il permesso d’acquisto. 2 Gli esplosivi o i pezzi p…
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2Capitolo 5: Permesso d’uso
3Sezione 1: Abilitazioni al brillamento e all’utilizzazione
Art. 51 – PrincipiArt. 51 Principi 1 Nel permesso sono menzionati i lavori che il titolare è abilitato a eseguire. 2 Le abilitazioni sono rilasciate in base a un esame.
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Art. 52 – MenzioniArt. 52 Menzioni Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). 1 La menzion…
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Art. 53 – DefinizioniArt. 53 Definizioni 1 I brillamenti ordinari esigono conoscenze generali in materia. Sono considerati ordinari i brillamenti a scopo di scavo o di spianamento nonché quelli di singoli massi, di legname, di ceppi d’alber…
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3Sezione 2: Rilascio delle abilitazioni
Art. 54 – FormazioneArt. 54 Formazione Le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare gli esami possono essere dispensate mediante corsi.
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Art. 55 – Ammissione ai corsi e agli esamiArt. 55 Ammissione ai corsi e agli esami 1 È ammesso ai corsi e agli esami chi: a. è maggiorenne; b. esibisce un attestato rilasciato dalla polizia del suo luogo di domicilio dal quale si possa dedurre che la sua condot…
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Art. 56 – EsamiArt. 56 Esami 1 Ogni esame è finalizzato al rilascio di un solo tipo d’abilitazione. 2 Sono esaminate: a. la conoscenza delle prescrizioni legali; b. la conoscenza degli esplosivi usuali, dei loro mezzi ausiliari, dei p…
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Art. 57 – Consegna del permessoArt. 57 Consegna del permesso 1 Chi supera l’esame riceve un certificato e il permesso. 2 Il permesso è rilasciato dalla SEFRI. È firmato dal presidente di uno dei comitati che costituiscono la commissione d’esame e da…
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Art. 57a – Registro dei permessiArt. 57a Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Registro dei permessi 1 La SEFRI t…
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Art. 58 – Durata della validità e formazione complementareArt. 58 Durata della validità e formazione complementare 1 Il permesso ha una durata di validità illimitata. 2 Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima volta che il titolare del permesso ha ottenuto un…
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Art. 58aArt. 58a Introdotto dal n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 28 mag. 2020 al 27 gen. 2021 (RU 2020 1829). Introdotto dal n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 28 mag. 2020 al 27 gen. 2021 (RU 2020 1829).
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Art. 58bArt. 58b Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2021, in vigore dal 28 gen. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 25). Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2021, in vigore dal 28 gen. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 25).
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Art. 59 – Riconoscimento di altri permessiArt. 59 Riconoscimento di altri permessi 1 La Commissione d'esame Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. d…
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Art. 60 – Ritiro del permessoArt. 60 Ritiro del permesso 1 Per principio, il Cantone di domicilio ritira il permesso quando il suo titolare è stato condannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o quando sussiste un…
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3Sezione 3: Svolgimento della formazione e degli esami
Art. 61 – Organizzatori e Commissioni dei brillamentiArt. 61 Organizzatori e Commissioni dei brillamenti 1 Gli organizzatori dei corsi e degli esami possono essere un’unica associazione professionale o un’unica cerchia economica interessata, oppure un insieme di tali asso…
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Art. 62 – RegolamentiArt. 62 Regolamenti 1 Gli organizzatori dei corsi e degli esami redigono, per le abilitazioni di cui sono competenti, un regolamento sulla formazione e uno sugli esami. 2 Vi regolano in particolare: a. la materia oggett…
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Art. 63 – Approvazione dei regolamenti sulla formazione e sugli esamiArt. 63 Approvazione dei regolamenti sulla formazione e sugli esami 1 Gli organizzatori inviano i regolamenti sulla formazione e sugli esami alla SEFRI per approvazione. 2 Se i regolamenti sono conformi alle prescrizion…
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Art. 64 – Adattamento dei regolamenti e revoca dell’approvazioneArt. 64 Adattamento dei regolamenti e revoca dell’approvazione 1 Se nuove condizioni lo esigono, segnatamente se le regole generali riconosciute della tecnica sono cambiate, la SEFRI può chiedere agli organizzatori di a…
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Art. 65 – Documentazione relativa alla formazione e agli esamiArt. 65 Documentazione relativa alla formazione e agli esami 1 I partecipanti a un corso e i candidati a un esame ricevono dalla competente Commissione d'esame la documentazione relativa alla formazione o all’esame. 2 L…
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3Sezione 4: Comitati di esperti
Art. 66Art. 66 1 I comitati di esperti sono istituiti ad hoc e consigliano la SEFRI in particolare nei seguenti ambiti: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo…
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3Sezione 5: Commercio agevolato
Art. 67Art. 67 Nei casi in cui gli esplosivi o i pezzi pirotecnici, in quantità limitate, servono per scopi scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova ai sensi degli articoli 8 capoverso 2 e 24 capoverso 3, si applicano l…
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1Titolo 4: Prescrizioni generali di comportamento
Art. 68 – Prevenzione di accensioni involontarieArt. 68 Prevenzione di accensioni involontarie 1 È vietato fumare durante qualsiasi operazione con esplosivi o pezzi pirotecnici. 2 In prossimità di esplosivi o di pezzi pirotecnici è parimenti vietato mantenere o tolle…
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Art. 69 – Prevenzione di intossicazioniArt. 69 Prevenzione di intossicazioni 1 Vanno assolutamente rispettate le avvertenze figuranti sugli imballaggi e nelle istruzioni per l’uso con le quali il fabbricante rende attento l’utente che gli esplosivi e i pezzi…
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1Titolo 5: Fabbricazione
Art. 70Art. 70 La costruzione, le attrezzature e l’esercizio degli impianti e degli edifici nei quali si fabbricano esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da sparo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul lavor…
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1Titolo 6: Deposito
2Capitolo 1: Fabbriche
3Sezione 1: Esplosivi
Art. 71Art. 71 1 I depositi di esplosivi presso il fabbricante devono corrispondere ai requisiti edilizi minimi della presente ordinanza. Tuttavia, se il fabbricante dimostra, per esempio in base a calcoli e a una valutazione…
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3Sezione 2: Pezzi pirotecnici
Art. 72 – Depositi di pezzi pirotecnici per uso professionalepresso il fabbricanteArt. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Depositi di pezzi pir…
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Art. 73 – Deposito di fuochi d’artificio presso le fabbricheArt. 73 Deposito di fuochi d’artificio presso le fabbriche 1 I fabbricanti di fuochi d’artificio devono depositare i prodotti finiti in edifici isolati, a un solo piano, distanti almeno 15 m dalla parte pericolosa della…
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2Capitolo 2: Vendita, importazione e consumo
3Sezione 1: Esplosivi
Art. 74 – Distanze minimeArt. 74 Distanze minime 1 Nella costruzione di depositi e magazzini vanno rispettate le distanze dalle vie di comunicazione pubbliche, dalle case e da altri edifici da proteggere, prescritte nell’allegato 5. 2 È permess…
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Art. 75 – Requisiti edilizi minimi; aerazioneArt. 75 Requisiti edilizi minimi; aerazione 1 Gli edifici adibiti a deposito o magazzino comportano un solo piano. Oltre alla porta d’entrata e ai canali d’aerazione non hanno altre aperture. 2 Sono aerati. I canali d’a…
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Art. 76 – AccessiArt. 76 Accessi 1 Gli accessi sono disposti in modo che, in caso d’esplosione, gli effetti all’esterno dell’opera siano ridotti al minimo possibile. 2 Il passaggio attraverso il terrapieno libero che porta ai depositi e…
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Art. 77 – TerrapienoArt. 77 Terrapieno 1 I depositi e i magazzini sono interrati o circondati da un terrapieno, se non sono schermati verso l’esterno da rilievi naturali del terreno più alti della linea di mira. 2 Un terrapieno libero va a…
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Art. 78 – PorteArt. 78 Porte 1 Tutte le porte degli edifici adibiti a deposito o magazzino aprirono verso l’esterno. 2 Le porte esterne sono conformi almeno alla classe 5 di resistenza antiscasso secondo la norma europea (ENV) 1627 Il…
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Art. 79 – Chiusura delle porteArt. 79 Chiusura delle porte 1 La porta presenta una solida serratura con doppio chiavistello. Può essere munita sia di serratura interna a doppia mappa, sia di serratura esterna a doppio cilindro sufficientemente blind…
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Art. 80 – Impianti elettriciArt. 80 Impianti elettrici 1 Gli impianti elettrici sono installati secondo le regole riconosciute della tecnica per i locali esposti a pericolo d’incendio. Come regole riconosciute della tecnica valgono in particolare…
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Art. 81 – Dispositivi particolari e avvertimentiArt. 81 Dispositivi particolari e avvertimenti 1 Gli edifici adibiti a deposito o magazzino sono muniti di estintori pronti all’uso e adeguati alle merci depositate, nonché di termometri. 2 Sul lato interno della porta…
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Art. 82 – Prescrizioni d’esercizioArt. 82 Prescrizioni d’esercizio 1 I depositi e i magazzini sono chiusi a chiave. Le chiavi vanno custodite in un luogo sicuro. 2 Gli edifici adibiti a deposito o magazzino possono contenere unicamente esplosivi e gli a…
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Art. 83 – Armadi per esplosiviArt. 83 Armadi per esplosivi 1 Gli armadi per esplosivi possono contenere al massimo 1000 kg di materie esplosive e 5000 capsule detonanti, detonatori a scoppio ritardato o detonatori. Sotto il profilo della costruzione…
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Art. 84 – Contenitori per esplosiviArt. 84 Contenitori per esplosivi 1 I piccoli utilizzatori possono custodire al massimo 25 kg di materie esplosive e 100 capsule detonanti, detonatori a scoppio ritardato o detonatori in un contenitore resistente che po…
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Art. 85 – Quantità ammesse sui cantieri e su altri luoghi d’utilizzazioneArt. 85 Quantità ammesse sui cantieri e su altri luoghi d’utilizzazione Sui cantieri e su altri luoghi d’utilizzazione, le scorte non devono eccedere il fabbisogno mensile. Quantità superiori possono essere autorizzate…
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3Sezione 2: Pezzi pirotecnici
Art. 86 – Pezzi pirotecnici per scopi professionaliArt. 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Pezzi pirotecnici per…
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Art. 87 – Deposito di fuochi d’artificio da parte di importatori e venditoriArt. 87 Deposito di fuochi d’artificio da parte di importatori e venditori 1 I locali destinati al deposito di fuochi d’artificio in quantità superiore a 300 kg di peso lordo sono considerati grandi depositi; per quanto…
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Art. 88 – Prescrizioni d’esercizio per grandi e piccoli depositiArt. 88 Prescrizioni d’esercizio per grandi e piccoli depositi 1 Nei locali adibiti a deposito possono essere eseguiti soltanto lavori generali di immagazzinamento e di spedizione. Cartelli ben visibili devono ricordare…
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Art. 89 – Custodia nei locali di venditaArt. 89 Custodia nei locali di vendita 1 Nei locali di vendita, le scorte di fuochi d’artificio non devono superare i 30 kg di peso lordo. La merce va sistemata separatamente dagli altri materiali e oggetti infiammabili…
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Art. 90 – Persone responsabiliArt. 90 Persone responsabili I titolari di imprese commerciali e di negozi designano le persone responsabili di vigilare sul deposito, sulla spedizione e sulla vendita dei pezzi pirotecnici. Tali persone devono avere es…
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1Titolo 7: Trasporto di esplosivi
Art. 91 – Trasporto su strade industriali e fino a luogo d’utilizzazioneArt. 91 Trasporto su strade industriali e fino a luogo d’utilizzazione Introdotta dal n. I dell’O del 21 set. 2012 (RU 2012 5315). Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 3 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 201…
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Art. 91a – Documentazione per il trasporto intracomunitarioArt. 91a Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5315). Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5315). Documentazione per il trasporto in…
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1Titolo 8: Utilizzazione e distruzione
2Capitolo 1: Prescrizioni generali di protezione e di sicurezza
Art. 92 – Disposizione comuneArt. 92 Disposizione comune 1 Ove la legislazione sugli esplosivi non contempli prescrizioni sull’utilizzazione e la distruzione di esplosivi e di pezzi pirotecnici, vanno rispettate le regole generali riconosciute dell…
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Art. 93 – Responsabilità dei titolari di permesso d’usoArt. 93 Responsabilità dei titolari di permesso d’uso Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° l…
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Art. 94 – Esplosivi utilizzabiliArt. 94 Esplosivi utilizzabili 1 Le micce di sicurezza utilizzate per un determinato brillamento devono essere dello stesso fabbricante e avere la stessa durata di combustione. Questo fatto va verificato. 2 Le cariche u…
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2Capitolo 2: Perforazione e caricamento
Art. 95 – PerforazioneArt. 95 Perforazione 1 Il foro di mina va preparato in modo che possa essere caricato a regola d’arte. 2 Si può dare avvio al caricamento dei fori soltanto quando è da escludere che l’operazione del perforare possa port…
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Art. 96 – CaricamentoArt. 96 Caricamento 1 Per caricare i fori di mina si possono utilizzare unicamente calcatoi di legno, tubi e imbuti di carica antistatici che non generano scintille. 2 I posti di lavoro nei quali è prevista l’utilizzazi…
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2Capitolo 3: Innesco
Art. 97 – Miccia di sicurezzaArt. 97 Miccia di sicurezza 1 La miccia di sicurezza deve avere una lunghezza tale da consentire l’accensione in tutta sicurezza e permettere alla squadra di brillamento di raggiungere sicuramente il coperto. È vietato…
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Art. 98 – Apparecchi per l’innesco e la verificaArt. 98 Apparecchi per l’innesco e la verifica 1 Gli apparecchi per l’innesco (esploditori, dispositivi d’innesco, ecc.) devono garantire un innesco affidabile ed essere costruiti in modo da impedire un azionamento non…
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Art. 99 – Distanza di sicurezza dagli impianti di energia elettricaArt. 99 Distanza di sicurezza dagli impianti di energia elettrica In caso di innesco elettrico, vanno rispettate le distanze di sicurezza minime dagli impianti d’energia elettrica (come stazioni radioemittenti, impianti…
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Art. 100 – Controlli e innescoArt. 100 Controlli e innesco 1 Per l’attivazione dei detonatori elettrici si devono utilizzare unicamente appositi apparecchi omologati. 2 Prima di procedere alla sua attivazione, il circuito d’innesco pronto all’uso de…
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Art. 101 – Misure di sicurezza in caso di temporaleArt. 101 Misure di sicurezza in caso di temporale 1 Se vi è il rischio che un fulmine possa provocare un innesco non voluto, occorre adottare adeguate misure di sicurezza, come la scelta del sistema d’innesco oppure l’i…
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2Capitolo 4: Misure di sicurezza prima e dopo l’innesco
Art. 102 – ConsultazioniArt. 102 Consultazioni I brillamenti in prossimità di vie di comunicazione o impianti di approvvigionamento pubblici, come strade, ferrovie, funivie, funicolari, linee ad alta tensione e impianti di trasporto in condott…
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Art. 103 – Misure di sicurezza e di protezioneArt. 103 Misure di sicurezza e di protezione 1 Il capo minatore provvede affinché: a. il brillamento non metta in pericolo nessuno né la proprietà altrui né l’ambiente; b. tutte le strade e gli accessi che portano nella…
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Art. 104 – Segnali d’avvertimentoArt. 104 Segnali d’avvertimento 1 Il capo minatore dà i seguenti segnali d’avvertimento: a. primo segnale, avviso di brillamento: almeno 5 suoni prolungati; b. secondo segnale, innesco: tre suoni brevi; c. terzo segnale…
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Art. 105 – Tempi d’attesaArt. 105 Tempi d’attesa 1 In caso d’innesco pirotecnico, il capo minatore controlla con l’orologio la durata di combustione della miccia di sicurezza e conta le detonazioni. 2 Se non tutte le cariche sono esplose o se v…
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Art. 106 – Controllo del luogo di brillamentoArt. 106 Controllo del luogo di brillamento 1 A brillamento avvenuto o trascorso il tempo d’attesa, solo il capo minatore esce dal coperto e si accerta che non vi siano più pericoli. 2 Le cariche inesplose accertate van…
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2Capitolo 5: Distruzione e smaltimento
Art. 107 – PrincipioArt. 107 Principio 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici divenuti inutilizzabili possono essere distrutti secondo le condizioni di cui all’articolo 108, rispettando tuttavia le regole dell’arte. 2 Sono considerati inuti…
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Art. 108 – DistruzioneArt. 108 Distruzione 1 Piccole quantità di esplosivi, come singole cartucce di esplosivo o singoli detonatori, possono essere distrutte mediante brillamento dai titolari di un permesso, anche se in esso non figura un’ab…
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Art. 109 – Smaltimento o riconsegnaArt. 109 Smaltimento o riconsegna Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici che non possono essere distrutti in base all’articolo 108 sono smaltiti dal proprietario in modo rispettoso dell’ambiente o riconsegnati a tale scopo…
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1Titolo 9: Registri, sorveglianza, tasse e collaborazione tecnico-scientifica
2Capitolo 1: Registri
Art. 110Art. 110 1 Come utilizzatore di esplosivi è obbligato a tenere registri, chi ritira materie esplosive e capsule detonanti o detonatori in quantità superiori a quelle menzionate all’articolo 46 capoverso 1. 2 Dagli elenc…
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2Capitolo 2: Vigilanza
Art. 111 – Controlli da parte dei CantoniArt. 111 Controlli da parte dei Cantoni 1 I Cantoni sorvegliano il commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici, in particolare la loro fabbricazione, vendita, deposito, messa al sicuro e utilizzazione. 2 Informano…
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Art. 112 – Controlli da parte di organi doganaliArt. 112 Controlli da parte di organi doganali 1 I controlli alla frontiera spettano agli organi doganali. 2 Gli invii per i quali manca l’autorizzazione d’importazione sono trattenuti e annunciati all’UCE. 3 Gli invii…
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2Capitolo 3: Tasse
Art. 112a – Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumentiArt. 112a Introdotto dall’appendice 2 n. 3 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). Introdotto dall’appendice 2 n. 3 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). Applica…
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Art. 113 – Per le autorizzazioniArt. 113 Per le autorizzazioni 1 Per il rilascio di autorizzazioni sono riscosse le seguenti tasse: Franchi a. autorizzazioni di fabbricazione (art. 27) da 50 a 1000 b. autorizzazioni d’importazione (art. 31) da 50 a 10…
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Art. 114 – Per gli esami di capacità cantonaliArt. 114 Per gli esami di capacità cantonali Per gli esami presso un Cantone in vista del conseguimento del permesso d’uso, la tassa ammonta a 300–1000 franchi. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vig…
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Art. 115 – Per i controlliArt. 115 Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 3 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 3 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781)…
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Art. 116 – EsborsiArt. 116 Esborsi Alle tasse sono aggiunti gli esborsi relativi ai costi supplementari, segnatamente: a. i costi relativi al rilevamento di prove, ad analisi scientifiche, a esami speciali o all’acquisizione di documenti…
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2Capitolo 4: Collaborazione tecnico-scientifica
Art. 117Art. 117 Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 3 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 3 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781)…
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1Titolo 9a: Banca dati BARBARA
Art. 117a – ScopoArt. 117a Scopo La banca dati BARBARA è finalizzata a combattere i reati correlati al commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da sparo. Serve inoltre al disbrigo delle pratiche amministrative relative al com…
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Art. 117b – CompetenzaArt. 117b Competenza La gestione di BARBARA è di competenza dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
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Art. 117c – StrutturaArt. 117c Struttura BARBARA è composta di: a. dati sulle autorizzazioni; b. dati sullo scambio di comunicazioni e informazioni; c. Abrogata dall’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti…
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Art. 117d – ContenutoArt. 117d Contenuto 1 L’UCE tratta in BARBARA i dati personali seguenti: a. i numeri d’identificazione attribuiti (art. 24); b. le autorizzazioni di fabbricazione rilasciate (art. 27); c. le autorizzazioni eccezionali r…
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Art. 117e – Diritti d’accessoArt. 117e Diritti d’accesso 1 Le seguenti autorità possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati in BARBARA: a. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di so…
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Art. 117f – Trasmissione dei datiArt. 117f Trasmissione dei dati 1 L’UCE può trasmettere dati a terzi, nella misura in cui essi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali e siano autorizzati a trattarli. 2 Su richiesta, l’UCE può trasmetter…
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Art. 117g – VerbalizzazioneArt. 117g Verbalizzazione Il trattamento dei dati in BARBARA è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n.…
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Art. 117h – Durata di conservazione e distruzione dei datiArt. 117h Durata di conservazione e distruzione dei dati 1 Dopo la loro registrazione, i dati di cui all’articolo 117c capoverso 1 lettere a e b sono conservati per dieci anni. 2 Allo scadere della durata di conservazio…
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Art. 117i – ArchiviazioneArt. 117i Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 135 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 135 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione…
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Art. 117j – Sicurezza dei datiArt. 117j Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati è disciplinata: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 135 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). Nuovo testo giusta…
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Art. 117k – Diritto all’informazioneArt. 117k Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 135 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 135 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione…
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Art. 117l – Regolamento sul trattamento dei datiArt. 117l Regolamento sul trattamento dei dati Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati in Barbara.
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1Titolo 10: Disposizioni finali
Art. 118 – AllegatiArt. 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Allegati Il Dipartim…
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Art. 119Art. 119 Abrogato dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Abrogato dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).
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Art. 119a – Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 12 maggio 2010Art. 119a Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Disposizioni transitorie concerne…
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Art. 119b – Disposizione transitoria concernente l’identificazione e la tracciabilità degli esplosiviArt. 119b Introdotto dal n. I dell’O del 21 mar. 2012, in vigore dal 4 apr. 2012 (RU 2012 1485). Introdotto dal n. I dell’O del 21 mar. 2012, in vigore dal 4 apr. 2012 (RU 2012 1485). Disposizione transitoria concernent…
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Art. 119c – Disposizione transitoria concernente le etichette dei pezzi pirotecniciArt. 119c Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Disposizione transitoria concernent…
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Art. 119d – Disposizioni transitorie della modifica del 12 aprile 2017Art. 119d Introdotto dal n. I dell’O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2627). Introdotto dal n. I dell’O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2627). Disposizioni transitorie della mo…
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Art. 119e – Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2020Art. 119e Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2020 5763). Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2020 5763). Disposizione transitoria della mo…
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Art. 119f – Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2022Art. 119f Introdotto dall’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353). Introdotto dall’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sost…
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Art. 120 – Abrogazione del diritto previgenteArt. 120 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza sugli esplosivi del 26 marzo 1980 [RU 1980 536; 1984 424; 1990 1982; 1998 993; 2000 187 art. 21 n. 9, 291 n. II 8] è abrogata. [RU 1980 536; 1984 424; 1990 1982; 1…
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Art. 121 – Entrata in vigoreArt. 121 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2001.
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Allegati20
Classificazione dei pezzi pirotecniciAllegato 1 (art. 6 e 7) Classificazione dei pezzi pirotecnici 1 Pezzi pirotecnici per scopi professionali 1.1 Categoria T1 Pezzi pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni cinematografiche…Link diretto
Indicazioni e designazioni supplementari per pezzi pirotecniciAllegato 2 (art. 26 cpv. 2) Indicazioni e designazioni supplementari per pezzi pirotecnici 1. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T1: «Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 ann…Link diretto
Caratteristiche dei detonatori elettriciAllegato 3 (art. 22) Caratteristiche dei detonatori elettrici 1. I detonatori elettrici non devono innescare nel giro di 5 minuti a 20°C e con una corrente continua di 4 ampere. 2. Caratteristiche supplementari per i de…Link diretto
Informazioni da fornire per ottenere un permesso per l’acquisto di esplosivi o di pezzi pirotecniciAllegato 4 (art. 45 cpv. 1 e 47 cpv. 2) Informazioni da fornire per ottenere un permesso per l’acquisto di esplosivi o di pezzi pirotecnici Richiedente o società richiedente: – Cognome, nome o nome della società e cogno…Link diretto
Distanze minime dalle vie di comunicazione pubbliche, dalle case e da altri edifici da proteggere e altezza del terrapienoAllegato 5 (art. 71 cpv. 1, 74 cpv. 1 e 5, 77 cpv. 2) Distanze minime dalle vie di comunicazione pubbliche, dalle case e da altri edifici da proteggere e altezza del terrapieno Quantità di materia esplosiva in kg e per…Link diretto
Deposito o magazzino di esplosivi sotterraneo in roccia asciutta e compattaAllegato 6 (art. 74 cpv. 2 e 5, 76 cpv. 4) Deposito o magazzino di esplosivi sotterraneo in roccia asciutta e compatta Quantità di materie esplosive in kg e per caverna Quantità depositata (M) L = Lunghezza dell’accesso…Link diretto
Distanze minime fra gli edifici adibiti a deposito o magazzinoAllegato 7 (art. 74 cpv. 4) Distanze minime fra gli edifici adibiti a deposito o magazzino L = Quantità depositata in chilogrammi rK = Raggio del cratere in metri rK = 0,7·L (1/3)Link diretto
Depositi o magazzini in cemento armatoAllegato 8.1 (art. 75 cpv. 4) Depositi o magazzini in cemento armato Soletta e pareti esterne: calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262) Pavimento: calcestruzzo secondo SN EN…Link diretto
Canali di aerazione nella parete esternaAllegato 8.2 (art. 75 cpv. 2) Canali di aerazione nella parete esterna Schizzo di principio Lastra di protezione: lamiera d’acciaio 5 mm: perforata Ø 10 mm Griglia di protezione: filo d’acciaio Ø 2 mm: larghezza di magl…Link diretto
Depositi o magazzini di esplosivi in superficieAllegato 9.1 (art. 75 cpv. 1, 76 cpv. 2) Depositi o magazzini di esplosivi in superficieLink diretto
Depositi o magazzini di esplosivi in superficieAllegato 9.2 (art. 77 cpv. 2 e 3) Depositi o magazzini di esplosivi in superficieLink diretto
Armadi per esplosiviAllegato 10.1 (art. 83 cpv. 1) Armadi per esplosivi A = mezzi d’innesco B = materie esplosive Soletta e pareti esterne: calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262) Pavimento: ca…Link diretto
Armadi per esplosiviAllegato 10.2 (art. 83 cpv. 2) Armadi per esplosivi a. Ricoperto di terra b. In roccia compatta Sezione Ancoraggio con base stabile Sezione Cavità rivestite di mattoni o di calcestruzzo Soletta e pareti esterne: calcest…Link diretto
Contenitori per esplosiviAllegato 11.1 (art. 84 cpv. 1) Contenitori per esplosivi Legenda: A = scompartimento per mezzi d’innesco (rivestito di materiale assorbente) B = scompartimento per materie esplosive C = serratura di sicurezzaLink diretto
Contenitori per il trasportoAllegato 11.2 (art. 84 cpv. 1, 91 cpv. 2) Contenitori per il trasporto Legenda: A = capsule detonanti o detonatori B = pinza per capsule C = nastro isolante D = miccia di sicurezza E = chiusura F = bretella per trasport…Link diretto
Requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civileAllegato 14 (art. 8 cpv. 1 lett. a bis , 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2 bis ) Requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile 1 Campo d’applicazione Le…Link diretto
Equivalenze terminologicheAllegato 15 (art. 1 a cpv. 2) Equivalenze terminologiche Per interpretare correttamente le direttive 2014/28/UE , 2013/29/UE e 2008/43/CE a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle equivalenze seguen…Link diretto
AmmissioneAllegato 16 (art. 119 a cpv. 5) Ammissione 1 Ammissione 1 L’UCE può rinunciare alla procedura d’ammissione, se la sicurezza è garantita da altre misure. 2 Non necessitano dell’ammissione i pezzi pirotecnici incorporati…Link diretto
Diritti d’accesso a BARBARAAllegato 17 (art. 117 e ) Diritti d’accesso a BARBARA A = consultare B = trattare vuoto = nessun accesso Stato maggiore fedpol Dati sulle autorizzazioni (DANTRAG) Dati amministrativi (DANTRAG) Dati sugli eventi (EREIGNI…Link diretto
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
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Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)
- SR-Nummer
- SR 941.411
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 27.11.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale