Le organizzazioni che chiedono l’aiuto finanziario devono fornire all’unità amministrativa competente ogni utile informazione e permetterle di consultare gli atti.
Le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori, come anche gli offerenti di merci e di servizi devono comunicare all’unità amministrativa competente ogni informazione necessaria per l’esecuzione delle prescrizioni del Consiglio federale riguardanti la dichiarazione di merci e di servizi (art. 4).