Nella presente ordinanza si intende per:
produzione:formazione di un composto chimico mediante una reazione chimica oppure un processo biochimico o biologico;
lavorazione: processo fisico, come la formulazione, l’estrazione o la purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;
consumo:trasformazione di un composto chimico in un altro composto chimico mediante una reazione chimica oppure un processo biochimico o biologico;
sito d’impianti:più impianti situati nel medesimo luogo;
impianto:settore autonomo comprendente una o più unità;
unità: installazione per la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico, comprese le attrezzature a ciò necessarie;
composti DOC:tutti i composti chimici organici secondo la definizione conforme allo stato delle conoscenze scientifiche, eccettuati:
i composti chimici che figurano nelle tabelle dei composti chimici dell’allegato,
i composti chimici formati unicamente da idrocarburi o da carbonio e metalli,
le molecole formate da tre o più unità ripetitive, come gli oligomeri o i polimeri;
composto PSF: composto DOC che contiene uno o più tra gli elementi fosforo, zolfo o fluoro, e che non figura nelle tabelle;
sottoprodotto inevitabile: composto chimico che si è formato per effetto di una reazione chimica oppure di un processo biochimico o biologico, in mancanza di un adeguato procedimento alternativo;
Stato contraente:Stato che ha ratificato la CAC8;
Paese di origine: Paese in cui un composto chimico è stato interamente ottenuto o prodotto oppure ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sufficiente;
Paese di provenienza: Paese in cui un composto chimico è stato sdoganato l’ultima volta prima di essere inviato nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera;
Paese di destinazione: Paese in cui è previsto che un composto chimico venga impiegato secondo la sua finalità d’uso, lavorato, perfezionato o trasformato in altro modo.