(art. 21–27 LSerFi)
I fornitori di servizi finanziari devono adempiere i requisiti relativi all’organizzazione secondo gli articoli 21–27 LSerFi entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
I fornitori di servizi finanziari che intendono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 21–27 LSerFi prima della scadenza del termine di due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza devono comunicarlo alla loro società di audit irrevocabilmente e per scritto, indicando la data scelta.
Fino alla data di cui al capoverso 2, ai fornitori di servizi finanziari in questione si applicano le disposizioni sull’organizzazione secondo:
l’articolo 11 della legge del 24 marzo 199523 sulle borse;
gli articoli 21–23 LICol;
l’articolo 24 LICol nella versione del 1° gennaio 201426;
l’articolo 120 capoverso 4 LICol nella versione del 1° marzo 201327;
l’autodisciplina riconosciuta come standard minimo dalla FINMA secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 3 LFINMA28 per i servizi finanziari e le offerte di investimenti collettivi di capitale.
Il mantenimento in vigore degli articoli 24 capoverso 2 e 120 capoverso 4 LICol non comporta ulteriori obblighi secondo il capoverso 3 del presente articolo in relazione ai servizi finanziari e alle offerte che secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a–c LICol nella versione del 1° marzo 201329 non sono considerati distribuzione.
Con l’entrata in vigore del presente articolo i contratti di distribuzione esistenti secondo la LICol non decadono.