(art. 3 lett. a, b, c, d, g e h nonché art. 93 LSerFi)
Non sono considerati strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera a LSerFi le pretese derivanti da un contratto di conto corrente o di deposito riguardanti il pagamento o la consegna fisica segnatamente di valute estere, depositi a termine o metalli preziosi.
Per acquisto o alienazione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 1 LSerFi si intende qualsiasi attività rivolta direttamente a determinati clienti e finalizzata specificamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario.
Non sono considerati servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera c LSerFi in particolare:
la consulenza relativa alla struttura o alla raccolta del capitale, a concentrazioni di imprese e all’acquisto o all’alienazione di partecipazioni nonché i servizi connessi a questa consulenza;
il collocamento di strumenti finanziari con o senza impegno fisso di assunzione e i servizi ad esso connessi;
il finanziamento nel quadro di servizi di cui alle lettere a e b;
la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 5 LSerFi, se il fornitore di servizi finanziari che concede i crediti non partecipa a queste operazioni, a meno che sia a conoscenza del fatto che il credito sarà impiegato per eseguire simili operazioni.
Non sono considerati fornitori di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera d LSerFi le società o le unità di un gruppo, se forniscono servizi finanziari ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.
Per offerta ai sensi dell’articolo 3 lettera g LSerFi si intende qualsiasi comunicazione che:
contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell’offerta e sullo strumento finanziario; e
generalmente è finalizzata a segnalare e alienare un determinato strumento finanziario.
Non sono considerate offerte ai sensi dell’articolo 3 lettera g LSerFi in particolare:
la messa a disposizione di informazioni su richiesta o su iniziativa del cliente, che non è preceduta da pubblicità ai sensi dell’articolo 68 LSerFi da parte dell’offerente o di un suo incaricato in relazione allo strumento finanziario concreto;
la menzione del nome degli strumenti finanziari senza o in relazione a informazioni fattuali di carattere generale come ISIN, valori netti di inventario, prezzi, informazioni sui rischi, andamento dei corsi o dati fiscali;
la mera messa a disposizione di informazioni fattuali;
la preparazione e la messa a disposizione a clienti o intermediari finanziari esistenti di informazioni e documenti richiesti dalla legge o dal contratto concernenti strumenti finanziari, come le informazioni su operazioni sul capitale, gli inviti alle assemblee generali e le relative richieste di emanare istruzioni, nonché la loro trasmissione a questa cerchia di persone e la loro pubblicazione.
L’offerta è rivolta al pubblico ai sensi dell’articolo 3 lettera h LSerFi quando è destinata a una cerchia illimitata di persone.
Un’impresa o una struttura di investimento privata creata per clienti privati facoltosi dispone di una tesoreria professionale quando, all’interno o all’esterno dell’impresa o della struttura di investimento privata, affida in maniera duratura a una persona qualificata e con esperienza nel settore finanziario la gestione dei propri mezzi finanziari.
Per supporto durevole ai sensi della presente ordinanza si intende la carta e qualsiasi altro strumento che permetta di memorizzare e riprodurre in maniera inalterata un’informazione.