Se vi sono fondati timori che una banca presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest’ultima può ordinare:
misure di protezione conformemente all’articolo 26;
una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28–32;
il fallimento113 della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33–37g.
Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento.
Gli ordini della FINMA riguardano l’intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all’estero.117