La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:118
impartire istruzioni agli organi della banca;
designare un incaricato dell’inchiesta;
privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli;
revocare la società di audit secondo la presente legge o l’ufficio di revisione secondo il CO;
limitare l’attività operativa della banca;
vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;
chiudere la banca;
concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.
La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Può rinunciare alla loro pubblicazione se questa pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.120
Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell’articolo 297 LEF121.