Una misura di riduzione dei rischi può essere considerata nel calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio, se:
un calo della qualità del credito della controparte o delle parti a essa legate non comporta una diminuzione sostanziale dell’effetto di protezione della misura;
i rischi associati o derivanti dalle misure di riduzione dei rischi sono adeguatamente rilevati dalla gestione dei rischi della banca;
non vi è alcuna dipendenza positiva sostanziale tra la qualità del credito di cui alla lettera a e gli altri rischi di cui alla lettera b;
ai fini dell’efficacia della misura, è comprovata l’esistenza di una base giuridica fondata e applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici; e
la banca dispone di procedure adeguate per attivare tempestivamente l’effetto di protezione della misura.