(art. 9 e 33 LIsFi)
Le direzioni dei fondi dispongono generalmente di almeno tre persone a tempo pieno con diritto di firma.
Le persone con diritto di firma devono firmare a due.
L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
Le direzioni dei fondi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.