(art. 45 LIsFi)
Il capitale minimo della società di intermediazione mobiliare deve ammontare a 1,5 milioni di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.
In caso di fondazione mediante conferimenti in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata. Tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in una società di intermediazione mobiliare.
Per le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone il capitale si compone:
dei conti di capitale; e
degli averi dei soci illimitatamente responsabili.
Gli averi di cui al capoverso 3 possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
la società di intermediazione mobiliare si è impegnata a:
non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,
non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.
La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.
La FINMA può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3 e 4, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.
In casi motivati, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.