(art. 46 LIsFi)
Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono detenere durevolmente fondi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi.
Si considerano costi fissi:
le spese per il personale;
le spese materiali per l’esercizio;
gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;
le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.
La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell’esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.
Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell’OFoP38.