(art. 51 LIsFi)
La società di intermediazione mobiliare comunica tutte le operazioni da essa effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD. Devono essere comunicati in particolare:
la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;
il volume, la data e l’ora della conclusione dell’operazione;
il corso;
le informazioni per l’identificazione dell’avente economicamente diritto.
L’obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD.
Esso si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all’estero:
le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all’obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LInFi44 o nell’ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se:
le operazioni sono effettuate dalla succursale di una società di intermediazione mobiliare svizzera o da un partecipante estero ammesso, e
la succursale o il partecipante estero sono ammessi al commercio dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio presso sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, effettuate presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera riconosciuta.
Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.