(art. 52 cpv. 1 LIsFi)
Sono considerate istituti finanziari esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:
possiedono all’estero un’autorizzazione quale istituto finanziario;
nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali utilizzano espressioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LIsFi o un’espressione di significato analogo; o
operano quali istituti finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LIsFi.
Se la sua direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, l’istituto finanziario deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative agli istituti finanziari svizzeri.45