(art. 128 e 131 lett. d LInFi)67
Il controllore trasmette alla Commissione tutte le informazioni che essa esige per adempiere i suoi compiti.
Se il controllore ha motivo di pensare che la LInFi, le ordinanze o eventuali decisioni della Commissione in relazione all’offerta siano state violate dopo la pubblicazione dell’offerta, lo deve segnalare immediatamente alla Commissione e le presenta un rapporto speciale.68
La Commissione può incaricare il controllore di effettuare verifiche speciali e di presentargli un pertinente rapporto.