(art. 131 LInFi)8
La Commissione può, d’ufficio o su domanda, autorizzare deroghe a talune disposizioni della presente ordinanza, sempre che interessi preponderanti lo giustifichino.
In particolare può esonerare l’offerente dall’osservanza di singole disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto, se la sua offerta riguarda propri titoli di partecipazione e se:
la parità di trattamento, la trasparenza, la lealtà e la buona fede sono assicurate; e
non esistono sospetti di un’elusione della LInFi o di altre disposizioni legali.9