La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:
alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dquater;
alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e;
all’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera g;
agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3.