Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l’affiliazione.
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Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.158
158Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 26 Elenchi 1 Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l’affiliazione. 2 Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA. Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente