La verifica si estende a tutti i settori di attività sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 42bis LCMP.
Nell’ambito della verifica continua l’Ufficio centrale valuta i rischi connessi sia all’attività sia all’organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.
La periodicità e l’entità della verifica dipendono dalla valutazione dei rischi effettuata secondo il capoverso 2.
L’Ufficio centrale può consultare documenti che comprovano il rispetto della LRD, della LCMP e delle rispettive ordinanze, segnatamente il rapporto di verifica del gruppo.