Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo:
i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione, per trattare direttamente i dati nel sistema d’informazione;
le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.
Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:
per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
per l’applicazione della LRD.
Se la procedura di confronto dà esito positivo, le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD possono chiedere all’Ufficio di comunicazione di trasmettere ulteriori dati.