(art. 94 cpv. 2 e art. 102 LInFi)
Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la compensazione per il tramite di una controparte centrale, se la controparte estera:
ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
non è soggetta all’obbligo di compensazione secondo il diritto di questo Stato.