La presente ordinanza disciplina per quanto concerne l’aiuto in caso di catastrofe all’estero:
l’impiego e il coordinamento dei mezzi civili e militari della Confederazione;
il coordinamento di detti mezzi con quelli dei Cantoni.5
Essa si applica per analogia alle esercitazioni effettuate nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.