La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di libertà.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo8 o agli obblighi assunti dalle Parti in virtù della presente Convenzione.
Il Comitato non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di potenze protettrici o del Comitato internazionale della Croce Rossa a termini delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19499 e loro Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 197710.