Consolidation: 0.414.32 - 2015-09-16
Confronta i limiti
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.414.32 RU 1991 2030; FF 1990 III 860TraduzioneConvenzione europeasull’equivalenza generale dei periodidi studi universitariConclusa a Roma il 6 novembre 1990Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 1991 Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF del 6 mar. 1991 (RU 1991 2000).Firmata dalla Svizzera il 25 aprile 1991 senza riserva di ratificaEntrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1991 (Stato 16 settembre 2015) Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati Parte nel
- SR-Nummer
- SR 0.414.32
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 16.09.2015
- Data del documento
- 06.11.1990
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Articoli10
Art. 1Art. 1 Ai fini della presente Convenzione, il termine «istituto di insegnamento superiore» indica: a) le università; b) gli altri istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini della presente Conv…
Link diretto
Art. 2Art. 2 1. Le Parti, nella misura in cui sul loro territorio lo Stato rappresenta l’autorità competente in materia, riconoscono ogni periodo di studi trascorso da uno studente in un istituto di insegnamento superiore di…
Link diretto
Art. 3Art. 3 Le Parti trasmetteranno il testo della presente Convenzione alle autorità degli istituti di insegnamento superiore situati sul loro territorio, per quanto gli stessi siano l’autorità competente in materia, e le i…
Link diretto
Art. 4Art. 4 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle della Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari, aperta alla firma a Parigi il 15 dicembre 1956.
Link diretto
Art. 5Art. 5 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati Parte nella Convenzione culturale europea, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati t…
Link diretto
Art. 6Art. 6 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad…
Link diretto
Art. 7Art. 7 1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio nonché la Comunità Economica Europea ad aderire alla pres…
Link diretto
Art. 8Art. 8 1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o a quello del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente C…
Link diretto
Art. 9Art. 9 1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. La denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese che…
Link diretto
Art. 10Art. 10 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, alle altre Parti nella Convenzione culturale europeaRS 0.440.1, ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzion…
Link diretto
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Confronta i limiti
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Stato
–
Ultimo snapshot RUG
–
Versione dell’articolo
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Consolidation: 0.414.32 - 2015-09-16
- SR-Nummer
- SR 0.414.32
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 06.11.1990
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale