Una Parte che ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un’altra Parte può adottare misure adeguate sulla base degli Accordi summenzionati, della legislazione interna e dei regolamenti d’applicazione in materia.
Art. 16 – Sovvenzioni e misure compensative
Art. 16
Sovvenzioni e misure compensative
- 10 RS 0.632.20, All. 1A.13
- 11 RS 0.632.20, All. 1A.3
- Percorso della struttura
- II Commercio di merci
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.08.2014
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Art. 16 Sovvenzioni e misure compensative 1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensativeRS 0.632.20, All. 1A.13 e dall’Accordo dell’OMC
- SR-Nummer
- SR 0.632.313.211
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 27.01.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale